5 Dicembre 2023

Elezioni a Mondragone, ricorso al TAR insussistente

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sede di Napoli – Sezione Seconda, lo scorso 31 luglio, ha pronunciato la Sentenza sul ricorso proposto da Achille Cennami, Giancarlo Burrelli e Antonio Taglialatela.

Ricorso anche di Assunta Neri e Tommaso Raffaele Spinosa, in qualità di cittadini elettori. Ricorsisti rappresentati e difesi dall’Avv. Roberto Ferrari, contro il Comune di Mondragone, in persona del Sindaco pro tempore, con l’Avv. Carlo Sarro e nei confronti di Giovanni Schiappa e della sua maggioranza, quali contro-interessati, rappresentati e difesi tutti dall’Avv. Fabio Varone.

Siffatta pronuncia segue quella del dispositivo di sentenza pubblicato in data 20.07.2012, a mezzo del quale il Collegio giudicante, composto dai magistrati Carlo D’Alessandro, Presidente, Leonoardo Pasanisi, Consigliere e Brunella Bruno, Referendario – Estensore, in Camera di Consiglio, aveva respinto il medesimo ricorso in quanto in parte inammissibile e per la restante parte infondato, con condanna dei ricorrenti alla refusione delle spese di lite in favore del Comune di Mondragone e dei contro-interessati.

Dall’esame delle ragioni esposte nella motivazione della Sentenza depositata in Segreteria il 31.07.2012, è emerso pacificamente che le contestazioni di parte ricorrente si sono appalesate in parte insussistenti e per la restante parte del tutto irrilevanti ai fini della sincerità e libertà del voto espresso dai cittadini mondragonesi.

Preliminarmente, il Collegio, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’amministrazione dell’Interno.

Sul punto, i giudici amministrativi napoletani, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza, tra l’altro, richiamata dalla difesa dei controinteressati e da quella dell’amministrazione comunale, hanno ritenuto carente di legittimazione passiva sia l’Ufficio Elettorale Centrale, sia la Prefettura competente, in quanto, il primo, organo che interviene nel procedimento elettorale in via temporanea e straordinaria, senza detenere un interesse qualificato nelle relative controversie giurisdizionali e la seconda, organo che presta un’attività di mero supporto logistico.

Ciò posto, il Collegio, nell’esporre le ragioni secondo le quali il ricorso non meritava accoglimento, ha ritenuto manifestamente fondata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa dei controinteressati e dell’amministrazione comunale per mancato superamento della prova di resistenza.

In buona sostanza, nell’accogliere tale eccezione, il Collegio ha sottolineato che Giovanni SCHIAPPA risulta vincitore della competizione, eletto al primo turno, con 7.581 voti.

E, dunque, non solo ha abbondantemente superato il quorum di 7.505 voti (dato dalla metà più uno dei voti validi espressi, complessivamente ammontanti a 15.008), ma ha riportato un numero di voti superiore di oltre il doppio di quelli ottenuti dal candidato Achille CENNAMI, che, tra gli altri, ha conseguito il risultato numerico di maggiore consistenza (2.827 voti).

In sintesi, il TAR Campania, come correttamente rilevato dalle parti resistenti, ha osservato che seppure i 109 voti interessati dalle contestazioni dedotte dalla difesa dei ricorrenti fossero stati conteggiati ai fini del calcolo del quorum ed attribuiti tutti agli altri candidati alla carica di Sindaco, gli esiti della competizione non avrebbero subito alcuna modificazione in quanto il candidato Giovanni SCHIAPPA sarebbe, comunque, risultato il vincitore, atteso che il medesimo Giovanni SCHIAPPA avrebbe, in ogni caso, superato il nuovo quoziente di 21 voti.

Giova, altresì, segnalare che il TAR adito ha evidenziato come la difesa dei ricorrenti non ha fornito neanche un principio di prova in relazione a quanto argomentato, limitandosi a mere asserzioni non suffragate da nessun oggettivo elemento, come dedotto dalla difesa dei resistenti.

In ordine, poi, alle contestazioni mosse da ricorrenti circa la legittimità della competizione elettorale ed alla serie di vizi che, a loro dire, avrebbero inficiato gli esiti della stessa, dall’esame del testo integrale della depositata Sentenza emerge inequivocabilmente che i vizi contestati non hanno assolutamente inciso sul risultato del voto, nel senso di determinare un’alterazione della celebrata competizione elettorale.

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