1 Dicembre 2023

Class Action Mondragone, vincono i cittadini

Il consorzio di bonifica sbertuccia il comune ma soccombe alla class action tributaria.

Dei tanti proclami “epocali” emanati dagli amministratori comunali di Mondragone in materia di recupero ed equità tributaria, l’unico atto favorevole ai contribuenti enuncia l’esenzione dall’anno 2008 in poi del vessatorio tributo che il Consorzio di Bonifica Inferiore del Volturno esige imperterrito sugli immobili assoggettati alla tariffa del servizio idrico integrato, incurante delle diverse condanne subite dalle Commissioni Tributarie e speculando sulla buona fede di inermi contribuenti.

Ma, purtroppo, questa enfatizzata iniziativa è risultata ingannevole.

Iniziativa smentita dall’ondata di ingiunzioni fiscali effettuate con raccomandata a.r. ad un consistente numero di cittadini per la riscossione coattiva del tributo del Consorzio successivo all’anno 2008, tramite la concessionaria  Ge.Fi.L. SpA. Di fatto, sbugiardando gli amministratori locali che avevano posto a carico del Comune, soggetto gestore del servizio idrico integrato, il tributo consortile degli anni 2008 e seguenti in luogo dei proprietari dei suddetti immobili, con delibera di Giunta comunale n.26 del 3 luglio 2012, immediatamente eseguibile, in attuazione dell’apposita convenzione condivisa col Consorzio di Bonifica.

Convenzione divulgata sulla stampa e con manifesti murali del 21-08-2012, a firma del Sindaco e del dirigente di ripartizione.

Il comunicato assicurava che tale tributo non era dovuto per gli immobili serviti dal sistema fognario cittadino, come confermato dalla comunicazione dell’8 agosto 2012 dello stesso Consorzio di Bonifica del Volturno.

A prescindere dalla dubbia legittimità dell’ingiunzione fiscale, emessa ex art. 2 R.D. n. 639/1910 dalla GEFIL Spa di La Spezia, che deve considerarsi riservata ai soli Enti pubblici in senso soggettivo, non potendo estendersi alle società private, si continua a trasgredire il disposto indiscutibile del Legislatore della Regione Campania.

(art. 13, comma 3, della Legge n. 4/2003, così come modificato dall’art.11 della Legge Regionale n.24/2005)

Tale disposto, ha stabilito che “non hanno l’obbligo del pagamento del contributo di cui al comma 2 (per l’appunto quello di scolo e di scarico nei canali consortili) i proprietari di immobili assoggettati alla tariffa del servizio idrico integrato, ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 36/1994, comprensiva della quota per il servizio di pubblica fognatura”, per evitare la duplicazione della pretesa impositiva a carico del contribuente.

Peraltro, in un persistente periodo di crisi recessiva, l’attuale amministrazione comunale si è prodigata solo a penalizzare i soliti contribuenti con discutibile tassazione di tributi pregressi e d’incerta esigibilità, omettendo illecitamente (art. 328 c.p.) l’esecuzione di provvedimenti amministrativi presi con formali e responsabili atti d’impegno, a discapito dei cittadini contribuenti oppressi da continui nocumenti economici ed esistenziali da parte di una pubblica amministrazione e dirigenza gestionale che violano palesemente le norme dello statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212/2000).

Inoltre, in merito al problema in questione, risulta imperdonabile la sordità della politica locale, ampiamente rappresentata a livello provinciale e regionale, anche in presenza di una “epocale” sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, n. 232/08/13 del 27-03-2013, che ha ritenuto valida la class action nel processo tributario e accolto il ricorso collettivo di una ventina concittadini, assistiti dall’avv. Michele Landi, annullando l’ingiunzione di pagamento del tributo consortile per gli anni dal 2006 al 2010, con condanna della Gefil Spa al pagamento delle spese giudiziarie.

Dr. Paolo Palmieri

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