In riferimento alla lettera del sig. Carlo Federico (FLI) sulla invalidità degli atti adottati dal dimissionario Sindaco Schiappa, si riporta il comma 3 dell’art. 53 del TUEL (Dlgs. n.267/2000), richiamato dal medesimo sig. Federico, che enuncia testualmente:
“Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario”.
Da questo capoverso si evince palesemente che le funzioni del Sindaco sono valide legittimamente fino a quando non decorrono 20 giorni dalla presentazione delle dimissioni, le quali solo dopo tale scadenza diventano efficaci ed irrevocabili.
Temo che il referente del partito FLI abbia preso una cantonata.
Paolo Palmieri – Ex Segretario Comunale
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