5 Dicembre 2023

Ricorsi TARSU, si muove Federconsumatori Mondragone

Mondragone, la Federconsumatori ha depositato i primi ricorsi TARSU 2006-2011.

La FEDERCONSUMATORI del Litorale Domizio ha notificato al Comune di Mondragone, per conto di numerosi contribuenti, il ricorso alla Commissione tributaria Provinciale per l’annullamento degli avvisi di accertamento emessi dall’Ufficio Tributi in base all’art.1, comma 340, della Legge 311/2004, con richiesta di pagamento della TARSU dal 2006 al 2011, poiché violano una serie di norme in materia tributaria.

  • per le superfici degli immobili già denunciati ai fini TARSU le modifiche effettuate d’ufficio dal Comune devono essere comunicate ai contribuenti per le variazioni che risultino inferiore all’ottanta per cento delle superfici catastali;
  • COMUNICAZIONE dovuta per legge, perché solo dopo tale adempimento il Contribuente può avvalersi del diritto previsto dalla circolare dell’Agenzia del Territorio, n.13 del 7 dicembre 2005, di inoltrare apposita istanza di rettifica delle superfici calcolate, mentre il Comune, con la notifica degli avvisi di pagamento retroattivi fino a sei anni pregressi, ha vanificato tale diritto volto a consentire la completa e agevole applicazione delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria;
  • Con questo modus operandi l’Amministrazione comunale ha violato anche gli artt. 5 e 6 dello Statuto del Contribuente, Legge n. 212 del 2000, che sancisce, tra i principali diritti fondamentali dei contribuenti, la piena conoscibilità e conoscenza degli atti fiscali a loro indirizzati;

  • la Giunta comunale, a parziale modifica dell’illegittimo provvedimento dell’Ufficio tributi, con atto n. 6/2013 ha eliminato il pagamento delle sanzioni pecuniarie e degli interessi con il parere favorevole dello stesso responsabile dell’Ufficio Tributi che ha emesso gli avvisi di accertamento, invalidando la propria competenza;
  • l’’imposizione di pagamento di tributi pregressi ad incolpevoli contribuenti ed in assenza del presupposto normativo della comunicazione ai contribuenti, è da ritenersi nulla per violazione dell’art.3 della citata legge n.212/200 che testualmente sancisce ”le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo”.

A nostro avviso siamo all’improvvisazione pura in campo amministrativo – tributario  posta in essere dalla “meglio gioventù” locale. Ancora un volta  vogliamo ribadire il concetto che le tasse e tributi devono essere pagati da tutti,  nel giusto, e in rapporto alla qualità dei servizi erogati rispettando le norme in materia di fiscalità locale.

Federconsumatori “Litorale Domizio”

C.so Umberto c/o CGIL

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