Normativa SCIA a Mondragone, l’assessore Michele Miraglia scrive per chiarirne i contenuti.
Normativa Scia a Mondragone, l’Assessorato ai Lavori Pubblici, fa presente che è cambiata la normativa in merito alle comunicazioni di inizio lavori. La Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), introdotta con la manovra estiva, sostituisce la Denuncia di inizio attività (DIA) , mediante il D.L. 78/2010 sulla Manovra economica che è stato convertito nella Legge 122 del 30 Luglio 2010.
La 122 all’art. 49 introduce la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), modificando l’art.19 della legge 241/1990 sulla trasparenza amministrativa.
A tale proposito si chiarisce che la Scia non è estesa nei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, né agli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire che possono essere realizzati alternativamente con Dia.
Diventa possibile l’inizio dei lavori nel giorno stesso della segnalazione dell’interessato all’amministrazione preposta; senza attendere i 30 giorni previsti dalla precedente disciplina, ferma restando la possibilità di effettuare verifiche in corso d’opera.
Il Comune ha solo 60 giorni per verificare la rispondenza al piano regolatore e al regolamento edilizio.
Decorso il tempo può fermare i lavori solo “in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente”. (punto 4 del comma 4bis).
Anche a Mondragone la normativa prevede i titoli abilitativi in edilizia: l’attività libera, la Comunicazione, la Segnalazione (SCIA), il Permesso di costruire.
Per facilitare la comprensione del nuovo sistema è utile lo schema sotto riportato:
- Manutenzione ordinaria: libera, non occorre comunicare l’inizio lavori al Comune
- Manutenzione straordinaria senza interventi sulle strutture: ai sensi della legge 22.5.2010 n.73, art.5, è soggetta a Comunicazione al Comune dell’inizio lavori con i dati identificativi dell’impresa e con una relazione tecnica con progetto dei lavori “a firma di un tecnico abilitato il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa ne’ con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.”
- Manutenzione straordinaria su beni con vincolo storico-artistico o paesaggistico: ai sensi della legge 73/2010, Comunicazione con nulla-osta della soprintendenza o di altro Ente competente
- Manutenzione straordinaria con interventi sulle strutture: SCIA.
- Manutenzione straordinaria con interventi sulle strutture, ma su beni vincolati: non si può utilizzare né la DIA (per gli interventi sulle strutture) né la SCIA (per la presenza del vincolo): perciò non resta che il Permesso di costruire.
- Ristrutturazioni che non modificano l’edificio ai sensi art. 10 TUE.: è applicabile la SCIA sempre che l’edificio non sia soggetto a vincoli.
- Ristrutturazioni con modifiche ai sensi art.10 TUE: dovrebbe occorrere il Permesso di costruire; la SCIA non sembra applicabile perché le modifiche possono richiedere un giudizio discrezionale, che supera il mero accertamento di requisiti.
- Nuove costruzioni: Permesso di costruire.
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