Una campagna informativa per la diffusione sul territorio del Servizio di Affido Familiare, riproposta dall’Assessorato alle Politiche Sociali.
In applicazione della L. 184/1983, della L.149/2001 e della Delibera di della Giunta Regionale della Campania n. 644 del 30/04/2004, nel rispetto dei diritti dell’infanzia, promuove e sostiene l’affidamento dei minori a soggetti esterni al nucleo familiare, qualora la famiglia di origine si trovi nell’impossibilità temporanea di assicurare loro una idonea assistenza morale, psicologica e materiale.
Lo scopo dell’affidamento è di garantire al minore, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, il diritto di crescere all’interno di una famiglia. Il tutto, nelle migliori condizioni per un sano sviluppo psico-fisico, in alternativa al ricovero in istituto o in altra comunità – alloggio.
L’affidamento è un intervento assistenziale temporaneo e prevede che siano mantenuti i rapporti tra il minore e il nucleo familiare d’origine.
Il minore può trascorrere giorno e notte con la famiglia affidataria, pur mantenendo rapporti periodici con la famiglia d’origine (affidamento residenziale). Oppure può trascorrere con la famiglia affidataria solo una parte della giornata (affidamento diurno). Possono diventare affidatari coppie con o senza figli, sposate o conviventi, o persone singole. Non sono fissati vincoli di età rispetto al bambino affidato.
“L’Affido è disposto dall’Amministrazione comunale, su proposta del Servizio Sociale Comunale – commenta l’Assessore Alessandro Rizzieri – che, espletate tutte le indagini, individua la soluzione più idonea al singolo caso. Il tutto dopo aver acquisito il consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che abbia compiuto i dodici anni e, se opportuno, anche di età inferiore. Il giudice tutelate del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento di affido con decreto. Ove manchi l’assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale dei minorenni”.
“Ancora una volta confido nella nostra Comunità – continua Rizzieri – che, anche in un rinnovato approccio culturale, può dimostrare la propria generosità ed offrire accoglienza a tanti minori che vivono condizioni, anche transitorie, di disagio sia sociale che economico nelle loro famiglie d’origine. Parlo di generosità perché l’affido familiare temporaneo prevede che al termine massimo dei due anni, il minore faccia rientro nella propria famiglia e nel frattempo tale legame non può essere reciso. Non si tratta, quindi di adozione, ma un gesto di amore verso dei minori che possono trovare, in tal modo, un momento di sostegno sia affettivo che economico in un momento difficile della vita della loro famiglia di provenienza.”
Gli affidatari saranno individuati tra coloro che si siano resi disponibili, compilando l’apposito modulo in distribuzione presso l’Ufficio Servizi Sociali. Il Servizio Sociale comunale accerterà la presenza di alcuni requisiti:
- Disponibilità a garantire un valido rapporto educativo, affettivo e materiale per la maturazione del minore;
- disponibilità di un’abitazione con caratteristiche idonee (igiene, sicurezza, e salubrità dell’alloggio) ai bisogni dell’affidato;
- consapevolezza dell’inesistenza di prospettive di adozione del minore affidato e disponibilità al rapporto con i servizi socio-sanitari e compartecipazione al progetto individuale per il minore;
- accettazione e comprensione delle esigenze del minore, della sua storia e del suo nucleo familiare; e disponibilità a mantenere validi rapporti con la famiglia di origine;
- impegno a non richiedere all’interessato e alla sua famiglia di origine alcuna somma a qualsiasi titolo.
Altri punti salienti:
L’affidatario deve accogliere presso di sé il minore; nonché provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione. Ciò tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli artt. 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall’autorità affidante.
L’affidamento cessa, oltre che per decorrenza del termine della sua durata, quando viene meno la situazione di temporanea difficoltà che lo ha determinato o quando la prosecuzione dell’affido rechi pregiudizio al minore.
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