29 Novembre 2023

Sessa Aurunca, Tommasino sotto accusa da parte del Centrosinistra

Tommasino è nervoso e comincia ad usare un linguaggio brutto e grave: parole come “immondizia” o simili svelano il suo vero stile. Del resto il suo nervosismo è comprensibile, sta per fare la più triste delle figure!

Non bastavano i guai e le forzature amministrative dei suoi Assessori, dei Capi-Settore di complemento e dei Consiglieri di maggioranza che si affaccia il caso “Maieutica” che proprio non potrà giustificare. Altro che omessa denuncia o parole aggressive per depistare e (nella sua intenzione) intimorire: la notizia farà il giro d’Italia e dovrà andarsene a casa. È inutile che sbraita, non tocca ai Partiti stabilire se ci sono o meno reati, che inoltre per il bene di Sessa e suo nemmeno ci auguriamo. È lui il Pubblico Ufficiale e dovrebbe guardarsi dentro casa e denunciare.

Le omissioni sono sue, come pure le responsabilità per i funambolismi amministrativi del suo “cerchio magico”.

Quelle del centrosinistra sono denunce pubbliche e documentate. Bastano e avanzano per dimostrare lo scempio che si sta compiendo della Città e del territorio. Avremo comunque modo nei prossimi giorni di rispondere su tutto quello che ha detto, per ora basta ricordare che lui ha vinto con gli avanzi del centrosinistra diventandone pure succube e prigioniero.       

Ma andiamo con ordine. L’Assessore Casale si deve dimettere. La sua presenza in Giunta non è oltremodo tollerabile.

A poco vale far finta di niente o sviare l’attenzione come tenta di fare il Sindaco con il suo “noioso” manifesto e le sue ruggenti dichiarazioni. La pubblicazione dei documenti del “caso Casale” non ha indotto gli interessati ad alcuna responsabile riflessione e tantomeno a trarne le dovute ed opportune conseguenze. È dunque necessario riepilogarne e ribadire fatti e circostanze.

In data 18 Aprile 2012, I Carabinieri della Stazione di Cellole, competenti per territorio, effettuavano nella frazione S. Castrese, un accertamento ispettivo sull’area adibita ad impianto Q8 N. 8125 di proprietà del Sig. Casale P. (prossimo congiunto dell’attuale Assessore). Tale accertamento – a cui prendeva parte anche personale del Settore Ambiente del Comune di Sessa Aurunca e dell’ASL – UOPC di Sessa Aurunca – si concludeva con il contestuale sequestro dell’immobile adibito ad officina di gommista “perché totalmente abusivo, realizzato senza permesso di costruire e privo dello scarico delle acque reflue”.

Si legge, inoltre, nel verbale che “l’attività, all’atto del controllo, risultava un esercizio senza alcuna autorizzazione, per quanto attiene alla gestione dei pneumatici”. Ultimate le operazioni di accertamento e sequestro, I Carabinieri correttamente provvedevano ad inoltrare la obbligatoria informativa di reato alla Procura della Repubblica e al Comune di Sessa Aurunca (N. Prot. 0009427 del 26/04/2012).

In data 7 Maggio 2012, con Ordinanza n. 44, dal Comune si provvedeva ad ORDINARE al Sig. Casale P. l’immediata cessazione dell’attività artigianale di gommista oggetto dell’accertamento.

Come vedremo questa ordinanza non è stata mai più revocata ma “purtroppo” nemmeno mai eseguita!

In data 24 Maggio 2012, il Capo Settore Assetto del Territorio – in riferimento alla domanda di Permesso a Costruire in Sanatoria, avanzata dal Sig. Casale P. dopo il sequestro dei Carabinieri e l’Ordinanza N. 44 del Comune di Sessa Aurunca – così scriveva: “…si comunica che questo Servizio non può procedere all’esame della pratica succitata, in quanto non risulta corredata dalla documentazione come prescritta dall’art. 11 del vigente R.E.C. del P. di F. ed inoltre l’intervento proposto classificato come categoria di attività artigianale , è in contrasto con la previsioni del vigente P. di F. con annesso R.E.C., poiché rientrante in Zona Agricola. Si rappresenta altresì che agli atti non risultano documentazioni atte a dimostrare i requisiti necessari per lo svolgimento di tale attività ad annessa all’impianto di distributore carburante esistente. Pertanto si esprime parere contrario.” (Prot. n. 0011421 del 25/05/2012).

In data 28 maggio 2012, il Capo Settore Assetto del Territorio, sulla premessa della realizzazione abusiva del manufatto sequestrato, emetteva la dovuta Ordinanza n. 59 con cui ORDINAVA al Sig. Casale P. il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 (novanta) giorni. Tale Ordinanza di rimessa in pristino veniva notificata agli interessati e trasmessa alla Procura della Repubblica, alla Cabina di Regia presso la Prefettura a al Settore Urbanistico della Regione Campania (Prot. n. 0011578 del 29/05/2012).

Successivamente, in data 26 Luglio 2012 veniva poi rilasciato al Sig. Casale Paolo il Permesso di Costruire n. 30 per eseguire le opere di cui al progetto edilizio presentato in virtù dell’assenso rilasciato dalla proprietaria del terreno su cui posava l’immobile adibito ad attività di gommista e dell’asservimento al precedente impianto di distribuzione carburante.  

Una legittima  – se pur acrobatica –  sanatoria Urbanistica del manufatto abusivamente realizzato in precedenza, ma niente di più e soprattutto niente a che vedere con l’autorizzazione a poter svolgere l’attività di gommista che anche dopo il permesso di Costruire e rimasta non autorizzata e dunque abusiva. Accreditando, infatti, il comodo equivoco del potere sanante assoluto del Permesso di Costruire si è fatto finta che tutto fosse sanato. Niente di più falso: l’attività è sempre rimasta abusiva perchè carente di autorizzazione amministrativa e di regolarità produttiva e commerciale, nonché priva dei pareri sanitari. Con il Permesso di Costruire unicamente si “regolarizzava” – solo dal punto di vista urbanistico –  il manufatto già oggetto del sequestro. Ma evidenziato ciò è meglio continuare a far parlare gli Atti.

In data 30 Luglio 2012 – (prot. N. 0015611 del 30/07/2012) – il sig. Casale P., in coerenza con l’equivoco dell’assoluto potere sanante unilateralmente attribuito al Permesso di Costruito ricevuto, chiedeva al Comune di Sessa Aurunca di revocare la richiamata Ordinanza N. 44 del 07/05/2012 con cui gli era stato ordinato di cessare l’attività artigianale di gommista. La risposta del Comune non è affatto sorprendente per chi conosce la Legge.

In data 10 Ottobre 2012, infatti, il Servizio SUAP, richiamandosi alle normative vigenti così rispondeva al Sig. Casale P.:

“ Con riferimento alla Vs richiesta di revoca, come già riferito al VS consulente, si rappresenta che L’Ordinanza N. 44 del 07/05/2012 è stata emessa a seguito di accertamento eseguito dalla Stazione dei Carabinieri di Cellole nel quale veniva riferito che codesta ditta esercitava abusivamente l’attività di gommista. Non vi era una attività precedentemente autorizzata che, una volta rimosse le anomalie riscontrate, poteva riprendere l’attività. Questo ufficio pertanto non può revocare l’Ordinanza di cessazione dell’attività in quanto l’attività, non risultando mai autorizzata, non può essere ripresa.

A maggior chiarimento si rappresenta che il Permesso a costruire n. 30 del 26/07/2012 attiene ad una fase preliminare allo svolgimento dell’attività con esclusivo riferimento agli aspetti edilizi (prescinde da ogni valutazione igienico-sanitaria, di conformità ambientale, di sicurezza degli impianti e di qualificazione professionale).

Una volta completati i lavori la pratica edilizia deve essere chiusa e deve essere richiesta la certificazione di agibilità per l’uso richiesto ai sensi del D.P.R. 380/2001 (oggi per le attività produttive è possibile anche dichiararla ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 160/2010). Nel caso specifico sarà il Capo-Settore AT a valutare se l’agibilità dell’officina dovrà riguardare la sola officina oggetto del Permesso di Costruire o l’intero impianto. Definita comunque la procedura edilizia dovrà essere conseguito il parere igienico –sanitario per lo svolgimento dell’attività (quello già conseguito attiene solo alla pratica edilizia).

Acquisito il parere dovrà essere effettuata una comunicazione di avvio dell’attività mediante COM UNICA (Comunicazione Unica), procedura esclusivamente telematica, inviando copia della documentazione a questo Ufficio.

In base a quanto sopra descritto si ribadisce che l’Ordinanza di cessazione non può essere revocata e che permane il divieto a svolgere l’attività fino all’avvenuta regolarizzazione delle procedure sopra descritte (Prot. N. 0020922 del 18/10/2012).  

Questa lettera veniva inviata per conoscenza anche al Sindaco, al Segretario Generale e all’Assessore alle Attività Produttive che dunque non sono stati, come vogliono far credere, all’oscuro di tutto.

In data 23/10/2012 ancora – con nota Prot. N. 0021377 del 24/10/2012 – lo stesso Servizio SUAP provvedeva ad informare ulteriormente il Sindaco, il Segretario Generale e l’Assessore alle Attività Produttive, di quanto aveva comunicato al Sig. Casale P. E così scriveva: “Con nota n. 20922 del 18/10/2012 che vi è stata inviata per conoscenza, questo Ufficio ha comunicato alla ditta Casale P. la permanenza dell’Ordinanza di cessazione dell’attività. La stessa ditta aveva formulato la richiesta della revoca sulla scorta  del rilascio del Permesso di costruire rilasciato da questo Settore il 26/07/2012.

Il rilascio di questo Vs provvedimento oltre a configurarsi illegittimo, in quanto contrasta con la disposizioni di cui al D.P.R. 160/2012, con la specifica normativa regionale  – art. 7 della Legge reg. 6/2006 e art 12 del regolamento n. 1 del 20/01/2012 – ingenera confusione nell’utenza e nelle procedure di autorizzazione all’esercizio dell’attività. Tra l’altro e a prescindere dalla violazione della citata normativa, con l’atto in questione codesto settore ha deviato inspiegabilmente dalla procedura da sempre seguita all’interno del nostro Comune. Inoltre, come già comunicatovi con nota 16217 del 19/08/2011, l’impianto era ed è tuttora sottoposto a verifica per quanto attiene il possesso dei requisiti di agibilità, ambientale di sicurezza etc.

Con la presente si invita la S.V. a rimettere copia del fascicolo relativo alla ditta in oggetto (grafici e documentazione allegata) sollecitandovi il rispetto della procedure previste dalla vigente normativa, ripetutamente impartite con disposizioni della Segreteria del Comune”.

Con evidenza se ne deduce che nonostante il Permesso di Costruire rilasciato  – che si ripete attiene esclusivamente ad un aspetto Urbanistico – l’attività di gommista del sig. Casale P. – come accertato dai Carabinieri il 18/04/2012 – era abusiva e tale è rimasta. L’Ordinanza del Comune di Sessa Aurunca N. 44 del 07/05/2012 che ne comandava l’immediata cessazione non è stata mai revocata e nemmeno mai eseguita tanto che l’attività continua tuttora senza che si sia mai interrotta. L’autorizzazione per tale attività non esiste e l’iter procedurale per conseguirla non si è svolto o non si è mai completato.

Il Sindaco, il Segretario Generale, l’Assessore alle Attività Produttive erano perfettamente, formalmente ed ufficialmente informati della situazione e dunque mentono e negano l’evidenza se affermano il contrario.

Come è stato possibile che tutto ciò accadesse?

Chi non ha mai eseguito l’Ordinanza e perché nonostante i divieti l’attività abusiva non si è mai interrotta?

Perché nessuno ha più risposto al Servizio SUAP che pure era stato chiarissimo sulla vicenda?

Perché a distanza di mesi dai fatti, se non fosse esplosa una polemica pubblica, l’Amministrazione Comunale faceva dormire le carte consentendo di fatto la prosecuzione dell’attività abusiva?

Saremo contentissimi di essere smentiti carte alla mano ed in tal senso restiamo in attesa. O altrimenti – per ragioni di opportunità politico-amministrativa – l’Assessore Ernesto Casale deve immediatamente dimettersi. Stessa sorte per il Sindaco invitato a valutare per quale ragione gli convenga di più dimettersi per salvare la faccia.     

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